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Editoriale

Unione europea: per i rifiuti una gestione integrata

Cosa dice il decreto Ronchi

Rifiuti urbani: nell'isola oltre la metà finisce in discarica

Il Marghine difende l'impianto di Tossilo

Per i rifiuti una tecnologia al plasma

Per gli imballaggi minor produzione e riciclo

Il pericolo nascosto dei rifiuti industriali

Il Piano regionale per i rifiuti speciali

Siti inquinati: i programmi di bonifica

Confagricoltura Sardegna
 

Cosa dice il decreto Ronchi

 

Sono trascorsi quasi sette anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del febbraio 1997, che ha recepito le direttive comunitarie sui rifiuti , sui rifiuti pericolosi  e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi.
Si tratta di un provvedimento che ha determinato – va detto senza paura di esagerare – una vera e propria rivoluzione. La fondamentale novità del decreto Ronchi, così chiamato dal nome del ministro che l’ha proposto e ne ha caldeggiato l’approvazione, va ricercata nell’abbandono di una filosofia degli interventi basata principalmente sullo smaltimento,  per introdurre la cosiddetta “gestione integrata”, vale a dire una serie di interventi non più alternativi l’uno all’altro, ma tra loro complementari, al fine dell’ottimizzazione del recupero e della minimizzazione dell’impatto sull’ambiente dello smaltimento finale.
La nuova politica di gestione dei rifiuti promossa dal decreto legislativo del 1997 fissa quattro obiettivi fondamentali: garanzia di protezione elevata dell’ambiente nello svolgimento delle attività di recupero e smaltimento; massima applicazione del principio della prevenzione; valorizzazione del principio di responsabilità estesa e condivisa; cooperazione tra soggetti pubblici e privati.
Sempre quattro sono poi i livelli gerarchici nei quali si articola la gestione integrata: primi fra tutti, gli interventi tesi alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso strumenti economici incentivanti e l’immissione nel mercato di prodotti “puliti”; a seguire, le attività di recupero di materiali dai rifiuti o di allontanamento delle frazioni pericolose, da trattare in modo separato, mediante raccolta differenziata; una volta privato della frazioni direttamente valorizzabili o ambientalmente pericolose, il rifiuto deve essere sottoposto a trattamenti anch’essi indirizzati verso i recuperi di materiali o energia; infine, solo a valle dei trattamenti, come ultima opzione, si ha l’operazione di stoccaggio definitivo in discarica della parte residuale dei rifiuti, quelli non più recuperabili o valorizzabili energicamente e le frazioni di risulta dalle operazioni di trattamento, in una forma considerata inerte per l’ambiente.
Appare evidente che, in questo modo, la frazione dei rifiuti urbani destinata a finire in discarica, oltre ad essere quantitativamente meno importante, sarà anche qualitativamente meno pericolosa, dal momento che la frazione organica, responsabile del maggior carico inquinante connesso alle discariche di rifiuti non trattati, sarà stata trasformata in ammendante organico e le categorie merceologiche ad elevato grado di tossicità per l’uomo e l’ambiente saranno state separate in precedenza. 

Classificazione dei rifiuti -Esistono diverse tipologie di rifiuti che, a seconda delle loro caratteristiche, devono essere raccolti e smaltiti in maniera differente. Tecnicamente, secondo il decreto Ronchi, possono essere classificati a seconda della loro origine (rifiuti urbani e speciali) o, a seconda della loro pericolosità (rifiuti pericolosi e non).
Fra i primi troviamo i rifiuti domestici, anche ingombranti; quelli provenienti dallo spazzamento delle strade; quelli giacenti sulle strade ed aree pubbliche, di qualunque natura essi siano; i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi (giardini, parchi ed aree cimiteriali). I rifiuti speciali, invece, sono quelli derivanti da lavorazioni industriali e da attività commerciali; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, i rimorchi e simili  (e loro parti) fuori uso.
Anche i rifiuti pericolosi si dividono in urbani e speciali. Sono urbani tutti quelli che, pur avendo un’origine civile, contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani normali (pile, medicinali scaduti, frigoriferi, batterie). Sono speciali quelli che contengono al loro interno una elevata concentrazione di sostanze inquinanti e che quindi devono essere sottoposti ad un trattamento che ne riduca drasticamente la pericolosità (derivati da attività chimica, metallurgica, fotografica, conciarie e tessile; da raffinazione del petrolio; provenienti da ospedali, case di cura ed affini; oli esauriti e solventi).

I rifiuti urbani biodegradabili (Rub) -
Trattazione a parte meritano i rifiuti che il decreto legislativo n. 36 del gennaio 2003 definisce “biodegradabili”. Sono quelli che, per loro natura, subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, e precisamente i rifiuti di alimenti, dei giardini, di carta e cartone, oltre ai pannolini e gli assorbenti. Una direttiva comunitaria specifica che fra i Rub vanno ricompresi anche i rifiuti del legno e dei tessili (questi ultimi evidentemente riferiti alla tipologia di origine naturale).Tra i rifiuti classificati come speciali, ai sensi del decreto Ronchi, vanno individuati come biodegradabili: i fanghi biologici da depurazione delle acque reflue civili ed industriali; gli scarti organici delle attività agroindustriali; gli scarti dalla lavorazione del legno e dalla produzione della carta; i rifiuti da fibre tessili naturali di origine vegetale ed animale. 

Le competenze - Il decreto Ronchi ha completamente ridisegnato le competenze statali, regionali, provinciali e comunali in materia di gestione rifiuti.
Allo Stato vengono assegnate, tra le altre, le competenze di definizione dei criteri generali per la gestione integrata dei rifiuti e di indicazione degli indirizzi per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata.
Alle Regioni spettano i compiti di predisporre ed aggiornare, sentiti le Province ed i Comuni, i Piani regionali di gestione dei rifiuti; la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata di quelli urbani; la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come l’insieme delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento; infine, la predisposizione dei criteri per l’individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché dei criteri per l’individuazione di luoghi o impianti adatti allo smaltimento degli stessi.
Alle Province spettano le funzioni di programmazione e di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata sulla base degli Ambiti territoriali ottimali e l’individuazione, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di coordinamento e dei criteri fissati dalla Regione, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Alle Province spettano inoltre i compiti relativi al controllo delle attività di gestione dei rifiuti e delle procedure semplificate.
Le competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti sono riconducibili in linea generale, e principalmente:
– alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e assimilati destinati allo smaltimento;
– alla predisposizione di appositi regolamenti, che debbono contenere le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; di raccolta differenziata al fine di garantire la separazione delle diverse frazioni di rifiuti urbani per il loro recupero; le modalità per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; le modalità di pesata dei rifiuti urbani; le modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato;
– alla possibilità di istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati. 

Pianificazione della gestione rifiuti -Nel Piano regionale di gestione dei rifiuti devono essere stabilite, in via prioritaria, le misure atte a favorire la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e della loro pericolosità. Inoltre, devono essere previsti:
– le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei medesimi, così come il recupero di materiali ed energia;
– il complesso e la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzarsi nella Regione, al fine di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, nonché l’autosufficienza negli Ambiti territoriali ottimali (come vedremo, in Sardegna ne sono stati previsti quattro);
– il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, per favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;
– la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
– i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento degli stessi;
– i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
– i piani di bonifica delle aree inquinate, con l’ordine di priorità degli interventi, le modalità degli stessi, le modalità di smaltimento dei materiali da asportare e la stima degli oneri finanziari.
Un ruolo determinante è affidato alle Amministrazioni provinciali che, con i propri Piani di gestione, devono definire nel dettaglio le modalità organizzative del sistema integrato di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta differenziata. Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano regionale, deve contenere:
– la definizione dei sub-ambiti ottimali, se necessari al fine della gestione integrata;
– la definizione di dettaglio e la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in ciascuno degli ambiti individuati;
– la definizione del sistema di organizzazione della raccolta differenziata, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di legge in ciascun ambito e l’individuazione delle forme di recupero ottimali, con particolare riferimento alla frazione organica stabilizzata e al compost di qualità;
– la definizione della gradualità temporale per addivenire al raggiungimento degli obiettivi e minimizzare i quantitativi da avviare a discarica controllata;
– la definizione, sulla base dei criteri fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento.

Gli Ambiti territoriali ottimali -La nuova normativa definisce gli Ambiti territoriali ottimali (Ato) come le zone in cui si deve tendere a raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani.
Salvo differente disposizione stabilita con legge regionale, gli Ato sono identificati con le province: spetta pertanto a queste garantire una gestione unitaria dei rifiuti urbani, non escludendo la possibilità di gestioni sub-provinciali, purché si eviti l’eccessiva frammentazione.
I Comuni, dal canto loro, devono organizzare la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, anche provvedendovi mediante forme consortili od associative.

La gestione degli imballaggi -La gestione degli imballaggi rappresenta la parte maggiormente innovativa, ma anche più complessa della nuova normativa sui rifiuti. L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi si informa ai seguenti principi:  responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti; riduzione della produzione degli imballaggi; incentivazione del riciclaggio e del recupero della materia prima; sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; incentivazione per la restituzione degli imballaggi; informazione agli utenti ed in particolare ai consumatori.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, i produttori e gli utilizzatori di imballaggio possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti; aderire al Consorzio volontario di filiera costituito per ciascuna tipologia di imballaggio; mettere in essere un sistema cauzionale.
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per la raccolta degli imballaggi secondari e terziari su aree private, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
È invece a carico della Pubblica amministrazione l’organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata, che permettano al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati.

Scadenze temporali e divieti -Il decreto Ronchi individua anche un arco temporale per raggiungere gli obiettivi della gestione integrata, stabilendo alcune scadenze precise. Abbiamo già detto, e lo vedremo meglio più avanti, che i tempi si sono dilatati e le scadenze sono abbondantemente “saltate”.
Basti vedere, in proposito, quanto previsto per la raccolta differenziata: entro il 3 marzo 1999 doveva essere raggiunto l’obiettivo del 15% dei rifiuti prodotti; entro il 3 marzo 2001 si doveva arrivare ad almeno il 25%; entro il 3 marzo 2003 al 35 per cento. Le percentuali precedentemente indicate stanno a dimostrare quanto si sia ancora lontani dagli obiettivi prefissati.
Limiti più attuali sono stati posti dalla direttiva comunitaria 311/99/Ce, che ha previsto l’adozione di una strategia nazionale, da parte degli stati membri, per la riduzione graduale dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Tale riduzione deve avvenire in conformità al seguente calendario:
– entro il 16 luglio 2006, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti (in peso) al 75% del totale di quelli prodotti nel 1995 o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati normalizzati da Eurostat (ufficio statistico della Commissione europea);
– entro il 16 luglio 2009, devono essere ridotti al 50%;
– entro il 16 luglio 2016, la riduzione deve arrivare al 35%.
Nell’ambito della disciplina, è previsto che gli Stati membri della Comunità europea che nel 1995 (o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati Eurostat normalizzati) collocavano a discarica più dell’80 per cento dei rifiuti urbani raccolti, possano rinviare la realizzazione degli obiettivi sopraindicati per un periodo non superiore a quattro anni.
Con il decreto legislativo n. 36 del 2003, l’Italia ha recepito la menzionata prescrizione della direttiva europea, prevedendo che:
– entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
– entro 8 anni, dovranno essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
– entro 15 anni, dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
La riduzione del conferimento in discarica della frazione biodegradabile dei rifiuti deve essere conciliata con gli altri obblighi previsti dal più volte citato decreto 36, costituiti dal divieto di conferire in discarica rifiuti non trattati a partire dal luglio del 2005 e rifiuti con alto potere calorifico a partire dal primo gennaio 2007.